I ricorsi delle calciatrici
28.7.2004Ecco le richieste di ricorso contro la ADdecimum Lazio Calcio Femminile, presentate da alcune calciatrici alla lega nazionale dilettanti, e il relativo responso
11) RICORSO DELLA CALCIATRICE Piera Cassandra MAGLIO/A.D.DECIMUM LAZIO FEMM.
Con ricorso, notificato il 22/12/2003 tramite Racc.A.R. la sig.na Piera Cassandra MAGLIO proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società AD DECIMUM LAZIO FEMMINILE un accordo economico prevedente il compenso, per la Stagione Sportiva 2003-2004, di complessivi €. 24.500,00, precisando di aver percepito solo la prima rata mensile di €. 2.450,00.
Tanto premesso e rilevato che la società aveva omesso il versamento degli ulteriori compensi convenzionalmente previsti nel richiamato accordo, chiedeva la condanna della società al pagamento dell’ importo di €. 22.050,00.
Dopo alcuni rinvii concessi su concorde istanza delle parti al fine di consentire la formalizzazione di accordi transattivi tra le parti, la controversia era quindi riservata in decisione.
La società si costituiva contestando l’ammontare dell’importo richiesto in quanto, intervenuto lo svincolo della calciatrice nel dicembre del 2003.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
Si precisa che con comunicazione del 24/6/2004 da parte della Divisione Calcio Femminile, si è accertato che la sig.na Piera Cassandra MAGLIO,non ha concluso, successivamente allo svincolo dalla Società AD DECIMUM LAZIO FEMMINILE alcun accordo economico con nessuna società.
Deve, pertanto, concludersi dichiarando la Società AD DECIMUM LAZIO FEMMINILE tenuta al pagamento, a favore della sig.na Piera Cassandra MAGLIO, dell’ importo di €. 22.050,00.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara, per le causali di cui in motivazione, la AD DECIMUM LAZIO FEMMINILE tenuta al pagamento dell’ importo di €. 22.050,00 in favore della sig.na Piera Cassandra MAGLIO.
Dispone la restituzione al ricorrente della tassa di reclamo di €. 50,00.
7) RICORSO DELLA CALCIATRICE Maria Jole VOLPI/A.D.DECIMUM LAZIO FEMMINILE
Con ricorso inoltrato tramite Racc.A.R. in data 15/6/2004 ed in data 25/6/2004 la sig.na Maria Jole VOLPI proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.D.DECIMUM LAZIO FEMM. un accordo economico prevedente il compenso, per la stagione sportiva 2003-2004, di complessivi €. 6.500,00 e precisando di aver percepito rate per un importo di €.1.150,00.
Tanto premesso e rilevato che la società aveva omesso il versamento degli ulteriori compensi convenzionalmente previsti nel richiamato accordo, chiedeva la condanna della Società A.D.DECIMUM LAZIO FEMM. al pagamento dell’ importo di €.5.350,00 e la concessione dello svincolo per morosità.
La società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
La società, alla quale incombeva l’onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo.
Deve, pertanto, concludersi dichiarando la A.D.DECIMUM LAZIO FEMM. tenuta al pagamento, a favore della sig.na Maria Jole VOLPI dell’ importo di €.5.350,00.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara, per le causali di cui in motivazione, la società A.D.DECIMUM LAZIO FEMM. tenuta al pagamento dell’ importo di €.5.350,00 a favore della sig.na Maria Jole VOLPI.
Dispone lo svincolo per morosità a far data del presente comunicato ufficiale nonchè la restituzione alla ricorrente della tassa reclamo di €. 50,00.
RICORSO DELLA CALCIATRICE Valentina LANZIERI/A.D.DECIMUM LAZIO FEMMINILE
Con ricorso inoltrato tramite Racc.A.R. in data 17/6/2004 la sig.na Valentina LANZIERI proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.D.DECIMUM LAZIO FEMM. un accordo economico prevedente il compenso, per la stagione sportiva 2003-2004, di complessivi €. 7.000,00 e precisando di aver percepito rate per un importo di €.1.200,00.
Tanto premesso e rilevato che la società aveva omesso il versamento degli ulteriori compensi convenzionalmente previsti nel richiamato accordo, chiedeva la condanna della Società A.D.DECIMUM LAZIO FEMM. al pagamento dell’ importo di €.5.800,00 e la concessione dello svincolo per morosità.
La società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
La società, alla quale incombeva l’onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo.
Deve, pertanto, concludersi dichiarando la A.D.DECIMUM LAZIO FEMM. tenuta al pagamento, a favore della sig.na Valentina LANZIERI dell’ importo di €.5.800,00.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara, per le causali di cui in motivazione, la società A.D.DECIMUM LAZIO FEMM. tenuta al pagamento dell’ importo di €.5.800,00 a favore della sig.na Valentina LANZIERI.
Dispone lo svincolo per morosità a far data del presente comunicato ufficiale nonchè la restituzione alla ricorrente della tassa reclamo di €. 50,00.
9) RICORSO DELLA CALCIATRICE Maria SORVILLO/A.D.DECIMUM LAZIO FEMM.
Con ricorso inoltrato tramite Racc.A.R. in data 15/6/2004 ed in data 25/6/2004 la sig.na Maria SORVILLO proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.D.DECIMUM LAZIO FEMM. un accordo economico prevedente il compenso, per la stagione sportiva 2003-2004, di complessivi €. 3.250,00 e precisando di aver percepito rate per un importo di €.500,00.
Tanto premesso e rilevato che la società aveva omesso il versamento degli ulteriori compensi convenzionalmente previsti nel richiamato accordo, chiedeva la condanna della Società A.D.DECIMUM LAZIO FEMM. al pagamento dell’ importo di €.2.750,00 e la concessione dello svincolo per morosità.
La società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
La società, alla quale incombeva l’onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo.
Deve, pertanto, concludersi dichiarando la A.D.DECIMUM LAZIO FEMM. tenuta al pagamento, a favore della sig.na Maria SORVILLO dell’ importo di €.2.750,00.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara, per le causali di cui in motivazione, la società A.D.DECIMUM LAZIO FEMM. tenuta al pagamento dell’ importo di €.2.750,00 a favore della sig.na Maria SORVILLO.
Dispone lo svincolo per morosità a far data del presente comunicato ufficiale nonchè la restituzione alla ricorrente della tassa reclamo di €. 50,00.
10) RICORSO DELLA CALCIATRICE Valentina BONI/A.D.DECIMUM LAZIO FEMM.
Con ricorso inoltrato tramite Racc.A.R. in data 15/6/2004 ed in data 25/6/2004 la sig.na Valentina BONI proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.D.DECIMUM LAZIO FEMM. un accordo economico prevedente il compenso, per la stagione sportiva 2003-2004, di complessivi €. 9.000,00 e precisando di aver percepito rate per un importo di €.1.400,00.
Tanto premesso e rilevato che la società aveva omesso il versamento degli ulteriori compensi convenzionalmente previsti nel richiamato accordo, chiedeva la condanna della Società A.D.DECIMUM LAZIO FEMM. al pagamento dell’ importo di €.7.600,00.
La società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
La società, alla quale incombeva l’onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo.
Deve, pertanto, concludersi dichiarando la A.D.DECIMUM LAZIO FEMM. tenuta al pagamento, a favore della sig.na Valentina BONI dell’ importo di €.7.600,00.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara, per le causali di cui in motivazione, la società A.D.DECIMUM LAZIO FEMM. tenuta al pagamento dell’ importo di €.7.600,00 a favore della sig.na Valentina BONI.
Dispone la restituzione alla ricorrente della tassa reclamo di €. 50,00.
9) RICORSO DELLA CALCIATRICE Julia OLMOS PENUELA/A.D.DECIMUM
Con Racc.A.R. in data 19/6/2004 la Sig.na Julia OLMOS PENUELA, proponeva ricorso a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società A.D.DECIMUM LAZIO FEMMINILE, un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2003/04 di complessivi €.20.000,00 precisando di aver percepito rate solamente per €.2.500,00 rimanendo creditrice per €.17.500,00.
La Società controinteressata presentava le proprie controdeduzioni in merito solamente in data 16/8/2004.
Nelle controdeduzioni viene fatto espresso riferimento alla circostanza che la raccomandata contenente il ricorso sarebbe pervenuta alla Società solamente in data 6/8/2004.
L’art.21 bis comma 6 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti prevede che la Società può inviare, con lo stesso mezzo, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di quindici giorni dal reclamo, rimettendone copia alla calciatrice ed allegando alle stesse la ricevuta in originale della relativa raccomandata.
Non vi è nessun dubbio che le controdeduzioni inviate dalla Società A.D.DECIMUM LAZIO FEMMINILE debbano ritenersi tardive e pertanto non possono essere prese in esame, infatti l’art. 21 bis comma 7 del Regolamento L.N.D. stabilisce che la C.A.E. debba esaminare atti e documenti se redatti in conformità alle disposizioni regolamentari.
La ricorrente, ha assolto tutte le modalità previste dalla normativa vigente.
Al contrario invece la Società risulta essere tardiva nella sua costituzione.
La Commissione, è andata ben oltre convocando entrambi le parti, ma nessuno si è presentato per la Società.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, accoglie il reclamo dichiarando la Società A.D.DECIMUM LAZIO FEMMINILE tenuta al pagamento in favore della Sig.na Julia OLMOS PENUELA della somma di €.17.500,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Il Segretario Il Presidente
Enrico Ciuffa Fabio Galli
1icon_cool.gif RICORSO DELLA CALCIATRICE Teresina MARSICO/A.D.DECIMUM LAZIO FEMMINILE
Con reclamo datato 6/7/2004, inoltrato a mezzo Racc.A.R. la sig.na Teresina MARSICO, chiedeva la condanna della Società A.D.DECIMUM LAZIO FEMMINILE al pagamento della somma di Euro 20.650,00 per rate del compenso annuo lordo non pagate relativamente alla Stagione Sportiva 2003/04.
Accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall’art.21 bis, comma 5, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
La Società controinteressata non proponeva controdeduzioni.
La Commissione esaminato il ricorso rileva che la reclamante ha già proposto ricorso avanti codesta scrivente Commissione con lo stesso “petitum”.
Il reclamo reca la data del 24/12/2003, così come la C.A.E. decideva in data 22/4/2004.
La decisione della C.A.E. ha fatto cessare la materia del contendere a seguito dell’intervenuto accordo conciliativo fra le parti. Trattandosi dello stesso “petitum” ed essendovi come detto un giudicato, al fine di evitare il “ne bis in idem” la Commissione non può che respingere il ricorso essendovi già pronuncia sulla stessa domanda.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, respinge il ricorso proposto dalla sig.na Teresina MARSICO nei confronti della Società A.D.DECIMUM LAZIO FEMMINILE per le motivazioni di cui sopra.
Dispone che la relativa tassa reclamo venga incamerata.
19) RICORSO DELLA CALCIATRICE Patrizia PANICO/A.D.DECIMUM LAZIO FEMMINILE
Con reclamo datato 2/7/2004, inoltrato a mezzo Racc.A.R. la sig.na Patrizia PANICO, chiedeva la condanna della Società A.D.DECIMUM LAZIO FEMMINILE al pagamento della somma di Euro 22.050,00 per rate del compenso annuo lordo non pagate relativamente alla Stagione Sportiva 2003/04.
Accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall’art.21 bis, comma 5, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
La Società controinteressata non proponeva controdeduzioni.
La Commissione esaminato il ricorso rileva che la reclamante ha già proposto ricorso avanti codesta scrivente Commissione con lo stesso “petitum”.
Il reclamo reca la data del 22/12/2003, così come la C.A.E. decideva in data 22/4/2004.
La decisione della C.A.E. ha fatto cessare la materia del contendere a seguito dell’intervenuto accordo conciliativo fra le parti. Trattandosi dello stesso “petitum” ed essendovi come detto un giudicato, al fine di evitare il “ne bis in idem” la Commissione non può che respingere il ricorso essendovi già pronuncia sulla stessa domanda.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, respinge il ricorso proposto dalla sig.na Patrizia PANICO nei confronti della Società A.D.DECIMUM LAZIO FEMMINILE per le motivazioni di cui sopra.
Dispone che la relativa tassa reclamo venga incamerata.
Il Segretario Il Presidente
Enrico Ciuffa Fabio Galli